La normativa sulla certificazione medica in ambito sportivo negli ultimi anni ha subìto forti modifiche soprattutto a seguito del D.L. 158 del 13 settembre 2012 (il famoso Decreto Balduzzi), convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.
Il sunto è che oggi i certificati medici sportivi si possono classificare in:
1) certificato medico agonistico disciplinato dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982;
2) certificato medico non agonistico disciplinato da una miriade di leggi e decreti;
3) certificato medico per l’esercizio di attività ludico – motoria disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 e dall’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98);
4) certificato medico per l’esercizio di attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013;
5) certificato medico agonistico per disabili disciplinato dal decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo 1993 e dal CIP.
Il certificato agonistico:
La disciplina della certificazione medica per l’esercizio di attività sportiva agonistica lascia alle FSN, DSA e EPS il compito di qualificare le singole e specifiche attività sportive come agonistiche o non agonistiche. Significa che all’interno della stessa disciplina ci sono diversi livelli con diversa certificazione necessaria: sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che oltre ad tesserati ad un ente sportivo praticano un’attività sportiva ad un livello che gli stessi enti hanno definito agonistica.
Il certificato medico agonistico può essere rilasciato soltanto dai medici specializzati in medicina dello sport secondo un protocollo nazionale definito dalla legge e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicità della visita di controllo solitamente è annuale, salvo alcuni sport per i quali è biennale (ad esempio golf e tiro con l’arco).
Il certificato deve essere conservato dall’ASD a cui è associato l’atleta.
Le visite di idoneità alla pratica sportiva sono gratuite per i minori e per i disabili, con richiesta da parte dell’ASD.
Il certificato non agonistico:
La certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica è regolato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell’8 agosto 2014, nonché dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015).
Sono soggetti alla visita medica per ottenere la certificazione non agonistica:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) i tesserati che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Quindi sono soggetti al certificato non agonistico tutti gli associati ad una ASD e tesserati presso un ente, che svolgano attività di un livello medio/basso, come stabilito dallo stesso ente.
La certificazione è rilasciata dal proprio medico di medicina generale o pediatra, dal medico specialista in medicina dello sport, dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale, ha validità annuale dalla data di rilascio. Può essere sostituito da un certificato agonistico, di qualsiasi sport, come da Circolare del Ministero della Salute del 01/02/2018.
Il certificato per attività ludico motoria:
Per l’esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, in quanto l’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l’obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto la certificazione medica per l’esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta da società o associazioni sportive a fini assicurativi, ed è rilasciata da un qualunque medico iscritto all’ordine.
All’art 5, comma 2 si legge che non sono tenuti all’obbligo della certificazione:
a) coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato;
b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.Tradotto: chiunque svolga sport liberamente o presso organizzazioni, con il fine del miglioramento dello stato personale senza obiettivi competitivi con o senza tessera presso enti sportivi (FSN, DSA, EPS), svolgendo alcune attività specifiche, con fine puramente ricreativo non ricade in obbligo di certificazione medica.
Non sono tenuti a certificazione di idoneità neppure i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico ed i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (es. dirigenti).
N.B. Poiché ogni Regione ha facoltà di derogare la normativa nazionale, in virtù della autonomia in materia sanitaria, controllate anche le delibere regionali del vostro territorio!
Il certificato per attività sportive di particolare ed elevato impegno cardiovascolare
La certificazione per l’attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Necessitano di questo certificato i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da FSN, DSA, EPS che non sono tesserati ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.
I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito. La documentazione deve essere conservata per almeno un anno.
Il certificato per gli atleti paralimpici (CIP):
La certificazione per l’attività sportiva agonistica praticata da atleti disabili (CIP) è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità 4 marzo 1993 e successive integrazioni legislative e dalle Linee Guida mediche del CIP, anche nell’identificazione della pratica agonistica di cui al D.M. 4 marzo 1993, rispetto a quella specificamente regolata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, tenendo conto delle differenti patologie e/o limitazioni ed al rischio specifico delle varie discipline sportive, considerate sia in gara che in allenamento.
Aggiornamento marzo 2018: Nessun certificato da 0 a 6 anni
Esclusi da certificazione i bimbi fino a 6 anni! Novità dell’ultim’ora voluta dal ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sport, con il Decreto datato 28 febbraio 2018, che indica precisamente che «Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra».
Il decreto nasce da una richiesta della Federazione Italiana dei Medici Pediatri (F.I.M.P.), la quale ritiene che in per soggetti il certificato medico sia un onere evitabile e che, pertanto, la abolizione dell’obbligo favorisca la promozione dell’attività fisica ed un risparmio economico per i cittadini e per lo Stato Italiano.
Considerando che i bambini in età prescolare sono già sottoposti a costanti controlli e periodici bilanci di salute da parte del pediatra di famiglia, li si considera idonei all’attività fisica salvo casi particolari che sono già ampiamente noti al pediatra di libera scelta.
Le disposizioni del CONI:
Il Comitato Olimpico Nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dal Ministero della Salute, ha emanato il 10 giugno 2016, una circolare con le indicazioni necessarie ad unificare la normativa delle certificazioni mediche (qui il documento) Queste regole devono essere seguite dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva ed a cascata tutte le ASD.
Nello specifico la circolare del CONI ha creato tre categorie ognuna legata ad una specifica certificazione:
a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, obbligati a certificazione agonistica o non secondo quanto deciso dall’ente a cui si è affilati.
b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, dove il certificato è solo raccomandato per quelle attività messe in apposito elenco (quali il Tiro, Bridge, Dama, Scacchi ed altre a ridotto impatto fisico);
c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva, che non necessitano di alcun certificato perché definiti “non praticanti” ed inseriti in apposita categoria della FSN, DSA, EPS.
Riassumendo la storia, ogni ASD deve verificare tramite la Federazione, DSA o EPS quale sia il giusto certificato da richiedere ai propri soci basandosi su questi principi:
1) Atleta agonista: se pratica attività ad un livello che la FSN, DSA, EPS di appartenenza abbia definito di alto agonismo ed impegno fisico. Deve dotarsi del certificato per sport agonistico rilasciato da un medico dello sport.
2) Sportivo non agonista: se l’attività a cui prende parte non rientra nell’agonismo. In questa categoria rientrano tutti coloro che prendono parte a corsi non finalizzati alla competizione, lo sport fatto a livello ricreativo, per il proprio piacere personale. Si rientra in questa categoria se si è tesserati a FSN, DSA, EPS. In questo caso è necessario il certificato “per attività NON agosnistica”. Può essere sostituito da certificato per sport agonistico, di qualsiasi disciplina (vedi circolare del Ministero della Salute del 01/02/2018, gerarchia tra le certificazioni)
3) Ludico-sportivo: in questa categoria rientrano tutte le persone che fanno sport per diletto e svago, senza essere tesserati ad alcun organismo o rientranti nella categoria “non praticanti”, se prevista dall’ente ai cui si è tesserati. Non è necessario alcun certificato medico.
A quali responsabilità si va incontro?
L’associazione, il Presidente, i dirigenti:
In assenza di certificazione sportiva, l’associazione non può ammettere il socio alle attività sportive, né livello agonistico né a livello non agonistico. Il certificato è un obbligo di legge e in caso di assenza e evento avverso si possono aprire responsabilità civili e/o penali in capo al Presidente e tutta la dirigenza dell’associazione sportiva. Attenzione anche agli aspetti assicurativi, in caso di incidente potrebbe saltare la copertura.
La responsabilità penale:
Questo aspetto dovrebbe mettere paura a tutti: in caso di incidente, in gara o allenamento e addirittura nel ruolo di mero accompagnatore, l’infortunio grave, l’incidente invalidante, la morte dell’atleta produrrebbero una grave responsabilità della dirigenza! Non è bello, facendo gli scongiuri del caso, dover rispondere di omicidio colposo davanti ad un giudice!
E se qualcuno si fosse trovato in passato senza certificato?
Le norme sulla certificazione medica in ambito sportivo sono a carattere “istantaneo”: finché non avviene nessun malessere, incidente, evento avverso durante la pratica di una attività sportiva, la mancanza della certificazione non comporta nulla. Un po’ come le cinture di sicurezza in auto: se fai un tratto di strada senza allacciarle e nessuno “ti becca” e non fai incidenti, non subisci nessuna sanzione.
Nel momento in cui si verificasse qualche evento negativo, si apriranno tutte le responsabilità in capo al Presidente dell’ASD.
Elettrocardiogramma… quando?
Sulla c.d. prova da sforzo non ci sono molti dubbi. La visita per la certificazione agonistica passa da un iter rigido stabilito per legge che è così riassunto: anamnesi, raccolta dati antropometrici (altezza e peso), visita clinica con ascoltazione toracica e misurazione della P.A., elettrocardiogramma a riposo, durante e dopo sforzo (step test allo scalino o cicloergometro dopo i 35 anni di età), esame spirometrico, che ha lo scopo di misurare la capacità respiratoria vitale ed esame completo delle urine.
Per gli altri certificati la chiarezza è mancata, tant’è che alcuni medici fanno fatica a districarsi nei repentini cambi di regole: l’introduzione del Decreto Balduzzi ha avviato una stretta sulla certificazione per l’attività sportiva, ed insieme alle successive modificazioni ha dato un nuovo assetto all’intero panorama dei certificati medici. Il decreto prevedeva originariamente l’obbligo per il medico di effettuare l’elettrocardiogramma per poter rilasciare sia i certificati di idoneità agonistica sia per le attività non agonistiche provocando proteste da più parti nel mondo dello sport sia dal lato medico che dal lato degli utenti.
Successivamente, con il decreto PA del 31 agosto 2013 e le Circolari del Ministero della Salute n. 4608 e 4609 del novembre 2013, il Legislatore ha stabilito che per il rilascio dei certificati per l’attività sportiva non agonistica i medici o i pediatri abbiano possibilità di scegliere, dopo anamnesi e visita, quando siano necessari ulteriori analisi quali l’elettrocardiogramma a riposo. Nessun obbligo di ECG, quindi, ma a discrezione del medico.
Inoltre, l’articolo 4 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, ha stabilito che la certificazione per attività sportive di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, è subordinata alla rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà il necessario per i singoli casi”.
Per quanto riguarda il rilascio del certificato per attività ludico motoria, benché facoltativo, a seguito del decreto Lorenzin del 8 agosto 2014, questo è legato ad l’obbligo di avere effettuato un elettrocardiogramma a riposo almeno una volta nella vita (per quanti hanno compiuto i 60 anni, invece, viene imposto con cadenza annuale un elettrocardiogramma basale, imposizione estesa anche ai soggetti che presentano altri fattori di rischio cardiovascolare così come, indipendentemente dall’età, in caso di patologie croniche conclamate comportanti un aumentato rischio cardiovascolare). Il medico, anche avvalendosi della consulenza di un medico dello sport o altro specialista, può decidere di sottoporre il soggetto ad una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati.
Buonasera a tutti!!!!!
Nella sezione modulistica, troverete una sottopagina "visita medica" protetta da password dove sarà possibile scaricare il modulo per la consueta visita medica annuale. Vi prego di contattarmi compilando i campi nella sezione contatti e scrivendo come messaggio "richiesta password". Vi sarà quindi dato l'accesso per lo scarico del modulo già firmato.
Vi ricordo che senza idoneità medica non sarà possibile partecipare alle lezioni di karate e non sarà data neanche la possibilità della prova.
Grazie......
E' importante sapere:
I brevetti o diplomi, per avere validità legale devono essere emessi direttamente dagli Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e non da associazioni/società sportive dilettantistiche, anche se...spesso si denominano "federazione Nazionale o associazione Nazionale"; di sovente le suddette stampano dei loro diplomi apponendo il logo dell'ente al quale sono affiliati (a volte non sono neanche affiliati), creando in questo modo confusione nell'utente che nel riceverlo, spesso crede che il diploma a lui consegnato, sia stato emesso dall'ente di promozione sportiva relativo al logo sul diploma.
Pertanto si ribadisce che una federazione privata (le quali spesso sono delle a.s.d. o s.s.d.), che in Italia rilascia direttamente brevetti o titoli, fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornirà nessuna garanzia in ambito legale, fiscale e assicurativo.
Cosa diversa è riguardo agli attestati di partecipazione oppure di frequenza ai vari corsi organizzati dalle a.s.d. o s.s.d. , i quali non sono qualifiche abilitanti, ma semplicemente degli attestati di partecipazione o di frequenza.
Tutela della salute dei praticanti:
1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.
2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all’estero. L’istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L’istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
Per opportuna conoscenza, si riportano le norme sull'utilizzo del marchio del CONI e dei marchi olimpici.
Sono state, infatti, ravvisate numerose violazioni in merito alla normativa accertate dalla Direzione Territorio del CONI.
Molte associazioni adottano impropriamente ed inseriscono illecitamente sui propri siti o pubblicistica ricorrente il logo del CONI o la dizione “CSEN – CONI”,
Norme di utilizzo del logo CONI
Richiamando tutti i cambiamenti normativi avvenuti dal 1996 ad oggi, in tema di tutela dell'immagine e delle proprietà immateriali (e conseguentemente gli emendamenti alla Carta Olimpica a tutela dei 5 cerchi) è necessario ribadire che il marchio del CONI costituisce proprietà riservata il cui utilizzo è consentito solo a soggetti espressamente dallo stesso autorizzati.
Tale autorizzazione, su disposizioni del CONI, non è trasferibile a terzi, neppure alle Società sportive affiliate, le quali sono tenute a richiedere specifica autorizzazione all'uso del simbolo ai competenti organi del CONI, siano essi centrali o territoriali, conformemente a quanto disposto nelle norme di concessione dei patrocini.
Allo stato attuale, pertanto, si ribadisce che le Associazioni e le Società sportive non sono autorizzate a fare uso delle proprietà intelletuali ed intangibili del CONI in assenza di espressa e specifica autorizzazione, da rinnovarsi per ciascuna iniziativa posta in essere.
L'inosservanza di tali indicazioni costituisce violazione della proprietà del CONI, che ricordiamo essere sempre vincolata ai diritti di marketing riferiti ai Giochi Olimpici e costituisce presupposto per diffide ed azioni legali conseguenti che il CONI riterrà di mettere in atto nei confronti degli inadempienti.
Ricordiamo che le sanzioni amministrative, ad esempio, per i cerchi olimpici variano da 1.000 a 100.000 euro (legge n. 167 del 17 agosto 2005). Oltre a queste possono essere richiesti i danni a tutela del marchio da parte del CONI.
Ulteriori sanzioni disciplinari, possono, essere ad esempio la perdita dei requisiti, perché può essere anche revocata l'iscrizione al registro CONI.
ATTENZIONE AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2014
Si rende nota la lettera prot. CONI n. 2240 del 3 febbraio 2014, a firma del Segretario Generale CONI, Dott. Roberto Fabbricini, mandata a tutte le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, dove si evidenziano in modo marcato e netto i divieti di utilizzo del logo CONI, a conferma di quanto vi avevamo già esposto in passato e segnalato adeguatamente sul sito.
Il divieto all'utilizzo del logo CONI vige per tutti gli affiliati alle FSN/DSA/EPS, anche per quelli che in virtù dell'iscrizione al Registro CONI e del conseguente riconoscimento ai fini sportivi, ritengono a torto di potersene fregiare apponendolo sui propri documenti.
NON E' CONSENTITO apporre il logo del CONI né da solo né in congiunzione con la specifica dicitura:
1) sul sito web dell'Organismo nazionale; delle sue strutture territoriali; delle sue sezioni/leghe specialistiche; delle sue affiliate; su qualsiasi altro sito web direttamente/indirettamente collegato all'Organismo; sulle pagine degli account sui social network (Facebook, Twitter ; etc... di tutti isoggetti sopra citati;
2) sui moduli di affiliazione dell'Organismo nazionale ovvero delle sue strutture territoriali o delle sue sezioni/leghe specialistiche;
sulle tessere di affiliazione rilasciate dall'Organismo nazionale ovvero dalle sue strutture territoriali e da tutti gli altri soggetti ad esso collegati di cui al punto 1 agli affiliati e agli
iscritti; su qualsiasi altra tessera rilasciata per varie attività (es. giochi elettronici) dai soggetti di cui al punto 1;
3) sulla carta intestata in modo difforme rispetto a quanto consentito dal Manuale (logo CONI disgiunto dalla specifica dicitura, ovvero diversa dicitura con riferimento ad eventuali altri riconoscimenti;
4) sui comunicati stampa e sulle locandine che pubblicizzano eventi od attività sportive/formative prodotti dall'Ente di Promozione Sportiva e da tutti gli altri soggetti ad esso collegati di cui al punto 1;su manifesti, striscioni e su qualsiasi altro materiale promozionale, pubblicitario posizionato presso i luoghi di svolgimento di attività sportive/formative; sui diplomi/brevetti rilasciati al termine di corsi di formazione dall'Ente di Promozione Sportiva nazionale e da tutti gli altri soggetti ad esso collegati di cui al punto 1;
5) sulle pubblicazioni, riviste e testi pubblicati dall'Organismo nazionale e da tutti gli altri soggetti ad esso collegati di cui al punto 1, redatti non in collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI
Resta inteso che in presenza di reiterate violazioni il CONI adotterà tutti gli opportuni provvedimenti a tutela, sia dandone mandato alla Direzione Affari Legali sia con l'apertura di un fascicolo a carico dell'Organismo coinvolto.
email: asdkaratemas@gmail.com
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