Buonasera a tutti!!!!!
Nella sezione modulistica, troverete una sottopagina "visita medica" protetta da password dove sarà possibile scaricare il modulo per la consueta visita medica annuale. Vi prego di contattarmi compilando i campi nella sezione contatti e scrivendo come messaggio "richiesta password". Vi sarà quindi dato l'accesso per lo scarico del modulo già firmato.
Vi ricordo che senza idoneità medica non sarà possibile partecipare alle lezioni di karate e non sarà data neanche la possibilità della prova.
Grazie......
E' importante sapere:
I brevetti o diplomi, per avere validità legale devono essere emessi direttamente dagli Enti preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e non da associazioni/società sportive dilettantistiche, anche se...spesso si denominano "federazione Nazionale o associazione Nazionale"; di sovente le suddette stampano dei loro diplomi apponendo il logo dell'ente al quale sono affiliati (a volte non sono neanche affiliati), creando in questo modo confusione nell'utente che nel riceverlo, spesso crede che il diploma a lui consegnato, sia stato emesso dall'ente di promozione sportiva relativo al logo sul diploma.
Pertanto si ribadisce che una federazione privata (le quali spesso sono delle a.s.d. o s.s.d.), che in Italia rilascia direttamente brevetti o titoli, fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornirà nessuna garanzia in ambito legale, fiscale e assicurativo.
Cosa diversa è riguardo agli attestati di partecipazione oppure di frequenza ai vari corsi organizzati dalle a.s.d. o s.s.d. , i quali non sono qualifiche abilitanti, ma semplicemente degli attestati di partecipazione o di frequenza.
Tutela della salute dei praticanti:
1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.
2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all’estero. L’istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L’istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
Per opportuna conoscenza, si riportano le norme sull'utilizzo del marchio del CONI e dei marchi olimpici.
Sono state, infatti, ravvisate numerose violazioni in merito alla normativa accertate dalla Direzione Territorio del CONI.
Molte associazioni adottano impropriamente ed inseriscono illecitamente sui propri siti o pubblicistica ricorrente il logo del CONI o la dizione “CSEN – CONI”,
Norme di utilizzo del logo CONI
Richiamando tutti i cambiamenti normativi avvenuti dal 1996 ad oggi, in tema di tutela dell'immagine e delle proprietà immateriali (e conseguentemente gli emendamenti alla Carta Olimpica a tutela dei 5 cerchi) è necessario ribadire che il marchio del CONI costituisce proprietà riservata il cui utilizzo è consentito solo a soggetti espressamente dallo stesso autorizzati.
Tale autorizzazione, su disposizioni del CONI, non è trasferibile a terzi, neppure alle Società sportive affiliate, le quali sono tenute a richiedere specifica autorizzazione all'uso del simbolo ai competenti organi del CONI, siano essi centrali o territoriali, conformemente a quanto disposto nelle norme di concessione dei patrocini.
Allo stato attuale, pertanto, si ribadisce che le Associazioni e le Società sportive non sono autorizzate a fare uso delle proprietà intelletuali ed intangibili del CONI in assenza di espressa e specifica autorizzazione, da rinnovarsi per ciascuna iniziativa posta in essere.
L'inosservanza di tali indicazioni costituisce violazione della proprietà del CONI, che ricordiamo essere sempre vincolata ai diritti di marketing riferiti ai Giochi Olimpici e costituisce presupposto per diffide ed azioni legali conseguenti che il CONI riterrà di mettere in atto nei confronti degli inadempienti.
Ricordiamo che le sanzioni amministrative, ad esempio, per i cerchi olimpici variano da 1.000 a 100.000 euro (legge n. 167 del 17 agosto 2005). Oltre a queste possono essere richiesti i danni a tutela del marchio da parte del CONI.
Ulteriori sanzioni disciplinari, possono, essere ad esempio la perdita dei requisiti, perché può essere anche revocata l'iscrizione al registro CONI.
ATTENZIONE AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2014
Si rende nota la lettera prot. CONI n. 2240 del 3 febbraio 2014, a firma del Segretario Generale CONI, Dott. Roberto Fabbricini, mandata a tutte le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite, dove si evidenziano in modo marcato e netto i divieti di utilizzo del logo CONI, a conferma di quanto vi avevamo già esposto in passato e segnalato adeguatamente sul sito.
Il divieto all'utilizzo del logo CONI vige per tutti gli affiliati alle FSN/DSA/EPS, anche per quelli che in virtù dell'iscrizione al Registro CONI e del conseguente riconoscimento ai fini sportivi, ritengono a torto di potersene fregiare apponendolo sui propri documenti.
NON E' CONSENTITO apporre il logo del CONI né da solo né in congiunzione con la specifica dicitura:
1) sul sito web dell'Organismo nazionale; delle sue strutture territoriali; delle sue sezioni/leghe specialistiche; delle sue affiliate; su qualsiasi altro sito web direttamente/indirettamente collegato all'Organismo; sulle pagine degli account sui social network (Facebook, Twitter ; etc... di tutti isoggetti sopra citati;
2) sui moduli di affiliazione dell'Organismo nazionale ovvero delle sue strutture territoriali o delle sue sezioni/leghe specialistiche;
sulle tessere di affiliazione rilasciate dall'Organismo nazionale ovvero dalle sue strutture territoriali e da tutti gli altri soggetti ad esso collegati di cui al punto 1 agli affiliati e agli
iscritti; su qualsiasi altra tessera rilasciata per varie attività (es. giochi elettronici) dai soggetti di cui al punto 1;
3) sulla carta intestata in modo difforme rispetto a quanto consentito dal Manuale (logo CONI disgiunto dalla specifica dicitura, ovvero diversa dicitura con riferimento ad eventuali altri riconoscimenti;
4) sui comunicati stampa e sulle locandine che pubblicizzano eventi od attività sportive/formative prodotti dall'Ente di Promozione Sportiva e da tutti gli altri soggetti ad esso collegati di cui al punto 1;su manifesti, striscioni e su qualsiasi altro materiale promozionale, pubblicitario posizionato presso i luoghi di svolgimento di attività sportive/formative; sui diplomi/brevetti rilasciati al termine di corsi di formazione dall'Ente di Promozione Sportiva nazionale e da tutti gli altri soggetti ad esso collegati di cui al punto 1;
5) sulle pubblicazioni, riviste e testi pubblicati dall'Organismo nazionale e da tutti gli altri soggetti ad esso collegati di cui al punto 1, redatti non in collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI
Resta inteso che in presenza di reiterate violazioni il CONI adotterà tutti gli opportuni provvedimenti a tutela, sia dandone mandato alla Direzione Affari Legali sia con l'apertura di un fascicolo a carico dell'Organismo coinvolto.
email: asdkaratemas@gmail.com
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